Quando si pensa al Parlamento italiano spesso si immagina un manipolo di nulla facenti che si riuniscono dal martedì al giovedì e fanno un bel weekend lungo. Idea che purtroppo allontana il popolo dalla cosa pubblica e ne indebolisce la capacità di giudizio allorquando da Palazzo Madama e Montecitorio escono i provvedimenti.

Tanto da gente di quel tipo cosa vuoi che esca fuori? Dobbiamo pure perder tempo a leggere ed informarci? Sì!

Non dimentichiamo mai che nel bene e nel male quei provvedimenti impatteranno sulle nostre esistenze.

Diventa così più facile il mestiere di coloro che dovrebbero fare informazione e invece propongono una versione utile al consumo veloce da TG o talk show delle leggi approvate che di lì a poco entreranno in vigore.

E’ di questi giorni la notizia dell’approvazione al Senato del D.D.L. 859 che introduce il reato di omicidio stradale e il reato di lesioni personali stradali oltre a modificare precedenti altre leggi in materia.

Una buona notizia che nel resoconto di seduta (Leggi qui) viene così riportata :

Il relatore, sen. Cucca (PD), ha riassunto il contenuto del ddl, in quinta lettura al Senato, che punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di grave alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica meno grave laddove si tratti di conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose.
È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con minore tasso alcolemico, che abbiano superato specifici limiti di velocità, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano, che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, che abbiano effettuato sorpassi azzardati.
La pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.
La pena è aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata).
Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, la pena è aumentata fino ad un massimo di 18 anni.
È prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga.
Il relatore, infine, ha dato conto della modifica apportata, in quarta lettura, dall’altro ramo del Parlamento in ordine al comma 6, dell’articolo 1.
La Camera ha riscritto il comma 8 dell’articolo 189 del codice della strada, che il Senato aveva abrogato: è esclusa l’ipotesi dell’arresto in flagranza di reato, prevista in caso di omicidio stradale, ove il conducente si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, e dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose.

Andando a leggere il testo approvato in via definitiva si possono evincere ulteriori dettagli (Qui il testo completo).

Come detto prima la notizia è positiva perché nel dispositivo si aumentano pesantemente le pene per coloro che commettono il classico omicidio stradale o procurano lesioni gravi ad altre persone.

Ho solo un dubbio quando leggo nel testo che :

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Sia per l’omicidio stradale che per le lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Se andiamo a leggere i casi rappresentati nella legge appena approvata mi risulta francamente difficile stabilire a priori che possa esserci del dolo da parte delle vittime di omicidio stradale o di coloro che subiscono lesioni personali gravi o gravissime.

Credo che questa frase, come spesso accade nei provvedimenti licenziati dal Parlamento che vengono presentati come svolte epocali (tra gli altri mi viene in mente la legge sugli eco-reati), dia quel margine di discrezionalità che in molti casi potrebbe mutare pesantemente il risultato dei processi.

Avrei preferito piuttosto un noioso ma completo elenco di fattispecie che ponessero nelle mani dei magistrati una sorta di vademecum oltre il quale non fosse possibile andare di modo che non si creassero i presupposti per limitare la pena. Questo perché è notoria la bravura degli avvocati, pagati per questo, della difesa a trovare il pertugio nel quale insinuarsi per alleggerire la posizione dei loro assistiti.

Resta poi da capire il ricorso alla fiducia da parte dell’esecutivo anche in un caso nel quale restavano da discutere ben pochi emendamenti. Smania di far vedere all’opinione pubblica che fa tutto il Governo? Ci torneremo tra poco.

E allora lasciamo il Senato per passare alla Camera dei Deputati dove rientra la prossima settimana la Presidente viaggiatrice Boldrini (è stata in missione per conto di chi? in quel di Londra, ovviamente a spese nostre).

Da martedì prossimo si discuterà, oltre ad altre questioni, di “Modifica all’articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima“. Altro tema caro agli italiani che si sentono spesso perseguitati anche quando si difendono e reagiscono ad effrazioni o veri e propri assalti in casa o negli esercizi di loro proprietà.

Qui siamo in fase di prima lettura alla Camera e il testo è stato sottoposto all’attenzione della Commissione Giustizia.

La proposta di legge (Leggi qui), che ricordiamo è venuta dalla minoranza, ha ora due possibili declinazioni.

Questo è il testo della proposta di legge :

1. All’articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Dopo il passaggio in Commissione Giustizia la maggioranza ha cambiato l’impostazione ravvisando l’utilità di modificare non più l’articolo 52 (Art. 52) del Codice Penale ma l’articolo 59 (Art. 59).

Ne è uscita questa proposta di maggioranza (Leggi qui) :

1. All’articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa se l’errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto”.

Cui fa da contraltare la proposta di minoranza rivista e corretta (Leggi qui) :

1. All’articolo 52 del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Difesa legittima e difesa legittima domiciliare».

2. All’articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma”.

A leggere gli articoli del Codice Penale in questione sembra proprio che alla Camera ci si appresti a discutere di questioni di lana caprina.

Da notare che la proposta di legge è stata presentata in Parlamento il 18 febbraio 2015, tredici mesi fa, e siamo solo alla prima lettura nel primo ramo del Parlamento. Sarà l’ennesima occasione per vedere tra qualche tempo il Governo “del fare” che accorre sul suo bianco destriero e pone la questione di fiducia per superare l’inutile pantano parlamentare?

Il dubbio in conclusione è che con queste ed altre “peregrinazioni parlamentari” ci stiano preparando ad accogliere con gioia la nefasta riforma della Costituzione a colpi di fiducie “dovute” all’incapacità, creata a tavolino, di legiferare con tempi e modalità moderni del Parlamento.

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