Parliamo della conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il testo del DL lo troviamo in Gazzetta Ufficiale (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg).

Nello specifico noi andremo a vedere come hanno modificato il testo degli articoli 3 (“Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2”) e 4 (“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”).

Intanto troviamo il testo della legge approvata il 28 maggio sempre in Gazzetta Ufficiale (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00086/sg) insieme con l’allegato contenente le modifiche (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=21G00086&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&art.progressivo=0#art).

Una prima modifica sostanziale, o per meglio dire una aggiunta corposa e succosa, introduce l’Articolo 3-bis. Vediamo il testo.

Art. 3-bis (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19). 1 – Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 2 – Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza

Qui, dopo aver stabilito già nel testo del decreto la non punibilità ex articoli 589 (https://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-589-codice-penale-omicidio-colposo) e 590 (https://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-590-codice-penale-lesioni-personali-colpose) del Codice Penale per la somministrazione dei cosiddetti vaccini, si aggiunge la non punibilità per le morti avvenute da marzo 2020 ad oggi e oltre a seguito di terapie sostanzialmente sbagliate. Perché la pseudo pandemia continua e i morti si continuano ad accumulare.

Ora, considerato che già a marzo-aprile 2020 erano disponibili più farmaci e conseguentemente possibili cure suggerite a più riprese al Ministero della Salute da numerosi medici del territorio ci si domanda come sia stato possibile il corto circuito che avrebbe portato altri colleghi ad ignorare tali cure e restare ancorati a un protocollo nazionale evidentemente sbagliato, che io peraltro definisco senza problemi fin da principio omicida.

Sarà interessante seguire i procedimenti che presto o tardi partiranno – quello di Bergamo sembra che stia per iniziare con avvisi di garanzia a raffica a personaggi politici – per vedere come funzionerà questo scudo penale.

Riguardo l’Articolo 4 il testo del comma 1 è cambiato come segue.

Questo era il testo del DL:

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

Questo è il testo risultante dopo le modifiche:

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

Modifiche che non cambiano la sostanza dell’introduzione dell’obbligo per gli operatori sanitari.

Qui più che altro giova ricordare che attualmente l’Italia è l’unico Paese dell’intera Europa ad aver prodotto una legge che impone, o imporrebbe perché c’è chi fa notare che le scappatoie sono molte e quindi coloro che non vogliono sottoporsi alla sperimentazione vaccinale avranno dalla loro ancora il diritto sia nazionale che internazionale, una vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario.

Ci si chiede come mai non abbiamo atteso il “ce lo chiede l’Europa” che viene sbattuto in faccia a chi contesta certe decisioni meramente ratificate dal nostro Parlamento e piovute dal cielo di Bruxelles sulle nostre teste.

Abbino a questa fuga in avanti anche l’aver snobbato la raccolta di studi dell’ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-face-masks-community-first-update.pdf), della quale abbiao già detto in altre occasioni, che ha certificato la non utilità delle cosiddette mascherine chirurgiche, di tessuto e FFP2.

Curioso come i diktat europei esistano solo quando fa comodo a qualcuno.

In ogni caso nel momento in cui si parla di vaccini non possiamo dimenticare che da quando l’Italia è stata insignita del titolo di “Capofila delle strategie vaccinali mondiali” nel 2014, a Washington, dal signor Obama, titolo raccolto dall’allora Ministro Lorenzin, il percorso del nostro Paese in materia è stato più che chiaro.

Nel 2017 il martellamento mediatico sulla finta epidemia di morbillo ha colpito nel segno costringendo i nostri bimbi e ragazzi a subire la somministrazione di dieci vaccini obbligatori (più quei quattro raccomandati che immagino in molti avranno fatto).

Ricordo cosa disse il buon Massimo Mazzucco in quell’occasione facendo notare che quella sarebbe stata la porta aperta sull’obbligo vaccinale universale in arrivo negli anni a venire.

Chissà, forse i tempi non saranno ancora maturi del tutto, ma io direi che ci siamo quasi.

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