La sentenza n. 14/2023 della Corte Costituzionale con la quale sono state respinte tutte le questioni di illegittimità costituzionale relative a obblighi “vaccinali” covidiani è un concentrato di falsità difficilmenete eguagliabile.
La Corte aveva pubblicato ben due mesi fa un comunicato nel quale si forniva l’orientamento che avrebbe guidato la mano degli scriventi, ma leggere le motivazioni della sentenza, seppur consci di quel che avrebbero detto, è comunque operazione ardua.
Il dispositivo è cocsultabile online (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:14) sul sito della Corte.
Non ho cuore di elencare tutto quanto, ci vorrebbero fiumi di parole e il tutto diverrebbe tedioso.
In estrema sintesi i sieri, considerati a torto vaccini e già per questo ogni discorso sarebbe superfluo, sono stati considerati sicuri ed efficaci sulla base ela documentazione fornita dagli enti preposti (ISS, AIFA, EMA, Ministero) nonostante le evidenze documentali dicano esattamente ‘opposto.
Un piccolo esempio – i documenti li ho pubblicati puntualmente ad ogni approvazione condizionata di EMA per ogni singolo siero – lo forniscono i documenti pubblicati da EMA che descrivono la totale assenza di sperimentazione per definire in modo compito sia la efficacia che la sicurezza. 45 giorni del resto sono utili probabilmente solo per stabilire se le cavie vengano uccise subito o meno dal prodotto.
Il discorso fatto poi sulla questione della legittimità dell’obbligo è surreale sia dal punto di vista scientifico che giuridico, così come quello sulla prevalenza dell’interesse generale sul diritto alla salute del singolo. Lasciamo perdere poi la questione della sperimentazione, che ho dimostrato esser tale documenti alla mano – basta saper leggere i trial e quel che vi è scritto – mentre i giudici dell’Alta Corte prendono per buona una autorizzazione condizionata che lo è proprio in quanto il prodotto autorizzato non è testato a dovere e pertanto sicuro come prassi vorrebbe, ovvero dopo almeno tre anni (ricordo ancora una volta che la sperimentazione terminerà a gennaio del 2024 dopo di che la tecnologia a mRNA non sarà più sperimentale).
Mi soffermo sull’ultimo dei punti trattati quello riguardante il consenso informato per dire al lettore che da oggi l’obbligo può tranquillamente accompagnarsi alla firma del consenso informato poiché, dice la Corte, il consenso deve comunque essere firmato come garanzia della sicurezza personale. Cioè, io ti obbligo e se non lo fai subisci le pene previste per legge, ma se lo fai la firma la devi mettere per il tuo bene, mica per sgravare a livello penale gli operatori sanitari che ti inoculano. Non ci credete? Leggete qui sotto.

16.– Ugualmente non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
16.1.– Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell’autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un’adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l’altro, come sopra ricordato, a valutare l’eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell’art. 1 della citata legge n. 219 del 2017.
L’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.
Qualora, invece, il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino.

Non ritengo necessario agigungere altro.
Spero solo che presto o tardi i processi siano celebrati e chi di dovere sia chiamato a sconfessare punto per punto questo obbrobrio di sentenza. Magari facciamo come negli States dove, giusto per fare un esempio, il dottor (morte) Antony Fauci è già stato chiamato il 23 novembre 2022 a deporre nel Missouri e ha detto cose piuttosto interessanti a 360° (https://ago.mo.gov/docs/default-source/press-releases/135885afauci112322_full_redacted.pdf?sfvrsn=35f4a425_2). Fate un salto a pagina 313 dove si parla di museruole e divertitevi a osservare il dottorone arrampicarsi sugli specchi. Ovviamente di questo non sentirete parlare in tivvù o sui giornaletti di regime.

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