Il Referendum del 17 Aprile è ormai alle porte.

Prima di cominciare ricordiamo anche da qui che si vota in tutta Italia dalle 7 alle 23 di domenica 17 Aprile.

Colpisce la scarsa e confusa informazione fatta in fretta e furia dai mass media.

In questo senso da notare l’evidente, e a mio avviso grave comunque la si pensi, manovra governativa atta a restringere al massimo le tempistiche per dare la minor e peggiore visibilità possibile al referendum.

Ma l’oggetto di questo articolo non è parlare delle polemiche di queste settimane bensì tentare di ricostruire il percorso che ha portato alla consultazione di domenica.

Partiamo dalla decisione della Corte Costituzionale (http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=17) che il 19 Gennaio, a seguito dell’ordinanza ordinanza del 26 novembre 2015 dell’Ufficio centrale per il referendum, ha sancito l’ammissibilità del quesito superstite di una pattuglia di 6, nel frattempo assottigliatasi perché il Governo ha fatto dietro front su decisioni prese con lo Sblocca Italia la Legge di Stabilità e ha di fatto annullato 5 dei quesiti.

Pomo della discordia è il comma 17 dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 152/2006 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig).

Va detto per chi legge che aprendo il link non troverete il comma 17, assente in origine ed inserito successivamente, vedremo poi come.

La Legge di Stabilità (“Finanziaria” per i nostalgici come me) n. 208 del 28 Dicembre 2015 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg) proponeva la sostituzione di due periodi del famigerato comma 17.

Nel primo di questi sono contenute le parole che si intende abrogare con il referendum di cui ricordiamo denominazione e quesito.

Denominazione

“Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine.
Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati.
Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento”

Quesito

Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?

Sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile il dossier (http://www.interno.gov.it/sites/default/files/referendum_popolare_del_17_aprile_2016_il_dossier.pdf).

Credo che sia utile fare un po’ di storia legislativa.

Il Decreto in oggetto è, come già detto, il n. 152/2066 (Norme in materia ambientale) e qui troviamo l’articolo che definiva modalità di istituzione e funzionamento di una “Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali”.

In 9 anni sono state 13 le modifiche all’articolo 6 del Decreto Legge n. 152 del 2006 (http://www.normattiva.it/do/atto/vediAggiornamentiAllArticolo?art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&art.codiceRedazionale=006G0171&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=6&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.versione=1).

L’11 Agosto 2010 arriva la quinta modifica del Decreto Legge originario, ed è qui che fa capolino il comma 17, fino ad allora inesistente.

Ecco il testo:

17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale.
Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma.
Resta ferma l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data.
Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Poi inizia la sequenza di modifiche, parziali o anche complessive, al comma 17. E inizia anche il nostro “gioco” che consiste nel far “evolvere” il testo del comma 17 così come variato nel corso degli anni. In grassetto tra le parentesi quadre i testi aggiunti di volta in volta.

1 Agosto 2011 (Aggiunta)

17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale.
[Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi e’ stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.]
Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma.
Resta ferma l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data.
Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

9 Febbraio 2012 (Aggiunta)

17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale.
Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi e’ stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.
Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma.
Resta ferma l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data[, anche ai fini delle eventuali relative proroghe].
Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

26 Giugno 2012 (Sostituzione dell’intero comma)

[17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita’ di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.
Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo.
Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio.
Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.]

30 Dicembre 2015 (Sostituzione del secondo e terzo periodo con tre nuovi periodi)

17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita’ di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
[Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.
I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.]
Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio.
Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.

18 Gennaio 2016 (Sostituzione della parte finale del periodo conclusivo)

17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita’ di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.
I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.
Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio.
Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione[, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino.]

Lavoro noioso e lungo (anche da leggere, lo so!), ma utile perché questo iter di modifica pluriennale funge da esempio per far capire come l’Italia sia un bislacco Paese nel quale un singolo articolo di una singola legge può variare 13 volte in 9 anni e un singolo comma 5 volte in 5 anni (e se dovesse vincere il sì al referendum toccheremmo quota 6).

Quando si dice che siamo un Paese appesantito dalla burocrazia s’intende anche e soprattutto questo.

Torniamo a noi.

Il comma 17, terzo periodo recita:

“I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.”

Come abbiamo visto prima si intende abrogare il testo:

“per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.”

Per deduzione logica in caso di vittoria del SI’ ne deriverebbe questo periodo:

“I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi.”

Ed ecco il testo del comma 17 post (eventuale) vittoria del SI’ al referendum:

17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita’ di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.
I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi.
Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.
Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio.
Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino.

Messa così mi vien da dire che con il SI’ il testo cambia, ma non cambia nulla rispetto a votare NO e lasciare tutto così com’è.

So che sembra esiziale quel “per la durata di vita utile del giacimento”, ma non è così perché tra tempo di concessione e proroghe è comunque possibile arrivare a 40 anni, pur con tutti i controlli possibili e immaginabili.

Consideriamo infatti che oggi la concessione è di 30 anni (http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/613l67.htm):

Articolo 29 – La durata della concessione è di trenta anni.
Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell’art. 2.”

E le proroghe sono già previste per legge (http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/9l91.htm):

Articolo 9 – Concessione di coltivazione. Disposizioni generali – 8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall’articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe, di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe (8).

Quindi 30 anni di concessione e una o più proroghe di 5 anni alle stesse condizioni.

Faccio notare che con il referendum questi dati di fatto non cambiano e come abbiamo visto il testo di quel famigerato comma cambierebbe nella forma, ma non nella sostanza.

In più notiamo come sarà eliminato anche quel “nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.” che non sembra proprio cosa buona e giusta per chi tiene all’ambiente.

Ma anche qui saremmo in torto perché ci sono altri commi e articoli che si occupano di questi temi. Il problema è trovarli nella giungla di leggi e leggine che al solito popolano qualsivoglia questione da regolamentare in Italia.

Metto in conto di poter essere in errore, ma le deduzioni mi sembrano semplici e logiche.

In ogni caso appare anche evidente come il protagonista del fronte referendario, Michele Emiliano, Presidente della regione Puglia, stia portando avanti una personale battaglia politica interna al PD nei confronti del Presidente del Consiglio utilizzando il quesito superstite.

Dopo aver costretto il Governo al dietro front su 5 quesiti meglio avrebbe fatto a ritirare quest’ultimo.

Fateci caso, ma a parte Emliano nessuno degli altri 9 presidenti (Abruzzo a parte che già si era ritirato) si è speso per questo referendum, sarà un caso?

Poi possiamo stare qui a disquisire amabilmente del fatto che questo Governo non stia perseguendo un reale cambio di paradigma alla ricerca di un nuovo piano di vero sviluppo energetico incentrato sulle rinnovabili (nel mio precedente articolo parlavo proprio di fotovoltaico coi numeri impietosi sulla produzione del 2015), ma questo è un altro discorso.

Magari prima o poi inizierò a mettere nero su bianco quello che farei io al posto di loro signori su questo e molti altri temi, così, per sport.

O se volete possiamo dire che sarà comunque un NO-TRIV contro PRO-OIL… e se dovesse essere raggiunto il quorum sarà un successo… e se dovesse vincere il SI’ ancora di più, ma non è così.

Resta il fastidio, quello sì, per l’appello del Premier e dell’ex Presidente della Repubblica Napolitano per l’astensione.

Fastidio perché per Renzi solo ciò che arriva da lui ha diritto di esistere, mentre ciò che dicono gli altri semplicemente non conta. Il ducetto di Rignano pensa di poter fare il bello e il cattivo tempo, ma le marionette in mano al vero potere prima o poi si consumano e vengono buttate via come ferri vecchi. E poi dire che il referendum non c’entra con le trivellazioni è da mentecatto!

Fastidio doppio perché l’ex Presidente golpista Napolitano conferma una volta di più con le sue parole di essere un nemico del popolo e come tale dovrebbe essere allontanato nel più breve tempo possibile dalle istituzioni che così indegnamente ha rappresentato.

Come mia abitudine sarò alle urne anche se sono consapevole della inutilità del voto qualunque esso sia.

La diciamo una amara verità?

Siamo il Paese che ha votato più volte per l’acqua pubblica, e non solo quella, e loro la stanno privatizzano senza ritegno.

Siamo il Paese che ha votato l’abolizione del finanziamento ai partiti, e loro non lasciano ma raddoppiano.

Siamo il Paese che ha votato l’aborto, e ormai per una donna è quasi impossibile abortire dal momento che 7 ginecologi su 10 sono obiettori (in alcune regioni la quasi totalità).

Potremmo proseguire con tante altre questioni sulle quali il popolo sovrano si è espresso grazie al referendum e non è stato mai ascoltato.

Chiudiamo qui per oggi ed eleviamo in cielo il nostro coro…

 

Avanti o popolo alla riscossa, la Tempa Rossa la Tempa Rossa!

Avanti o popolo alla riscossa, la Tempa Rossa trionferà!

La Tempa Rossa la trionferà!

La Tempa Rossa la trionferà!

La Tempa Rossa la trionferà!

Evviva il renzismo e i quacquaraquà!

 

Fonti

Corte Costituzionale (Pronuncia del 19/01/2016): http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=17

Normattiva (Decreto Legge 152/2006): http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig

Gazzetta Ufficiale (Legge 208/2015): http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg

Ministero Interno (Referendum): http://www.interno.gov.it/sites/default/files/referendum_popolare_del_17_aprile_2016_il_dossier.pdf

Normattiva (Modifiche Art.6 D.L. 152/2006): http://www.normattiva.it/do/atto/vediAggiornamentiAllArticolo?art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&art.codiceRedazionale=006G0171&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=6&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.versione=1

UNMIG (concessioni): http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/613l67.htm

UNMIG (proroghe): http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/9l91.htm

Select a target language

Translator

Select a taget language: