Ieri a Davos è stato firmato lo statuto del Board per Gaza, meglio noto come Board of Peace, al quale per ora hanno aderito una ventina di paesi tra quelli invitati a farne parte.
Abbiamo letto il testo e ne proponiamo la traduzione integrale non prima però di avere posto la fatidica domanda: ma secondo voi è Board of Shit (o anche Peace of Shit), visti i soggetti che ne fanno parte, o Board of Piss, visto quel che continuerà a cadere sulla testa dei palestinesi anche dopo aver messo l’ennesima maschera al genocidio in corso?
Prendiamo il testo pubblicato dal Times of Israel (https://www.timesofisrael.com/full-text-charter-of-trumps-board-of-peace/) giornale nazionale del paese di quel premier Benjamin Netanyahu, per gli amici il “Macellaio di Gaza“, che ovviamente è tra coloro che entreranno a farne parte avendo ottenuto i galloni di Master of the Butchers.
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Testo integrale: Statuto del Board of Peace di Trump
Nessuna menzione di Gaza, il che rafforza la notizia di ToI secondo cui gli Stati Uniti prevedono anche un comitato che aiuti a risolvere altri conflitti in tutto il mondo; i paesi membri devono pagare 1 miliardo di dollari per un posto permanente.
Di seguito è riportato il testo integrale dello statuto del Board of Peace, l’organismo internazionale presieduto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Questo statuto era allegato agli inviti inviati a decine di leader mondiali a cui era stato chiesto di unirsi a Trump nel comitato incaricato di supervisionare la gestione postbellica di Gaza.
Il testo dello statuto è stato ottenuto e verificato dal Times of Israel.
In particolare, non fa menzione di Gaza, il che rafforza la notizia del Times of Israel secondo cui gli Stati Uniti vorrebbero che il Board of Peace contribuisse alla risoluzione di altri conflitti in tutto il mondo. Tuttavia, il mandato del Consiglio, approvato a novembre dal Consiglio di Sicurezza, è limitato a Gaza e durerà solo fino alla fine del 2027.
PREAMBOLO
Dichiarando che una pace duratura richiede giudizio pragmatico, soluzioni di buon senso e il coraggio di abbandonare approcci e istituzioni che troppo spesso hanno fallito;
Riconoscendo che una pace duratura si radica quando le persone sono messe in grado di assumersi la responsabilità del proprio futuro;
Affermando che solo un partenariato duraturo e orientato ai risultati, fondato su oneri e impegni condivisi, può garantire la pace in luoghi in cui per troppo tempo si è dimostrata inafferrabile;
Deplorando che troppi approcci alla costruzione della pace promuovano una dipendenza perpetua e istituzionalizzino le crisi anziché condurre le persone al loro superamento;
Sottolineando la necessità di un organismo internazionale per la costruzione della pace più agile ed efficace; e
Decisi a formare una coalizione di Stati disponibili e impegnati nella cooperazione pratica e nell’azione efficace,
Guidati dal giudizio e onorati dalla giustizia, le Parti adottano con la presente la Carta del Consiglio per la Pace.
Articolo 1: Missione
CAPITOLO I – SCOPI E FUNZIONI
Il Board of Peace è un’organizzazione internazionale che si propone di promuovere la stabilità, ripristinare una governance affidabile e legittima e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti. Il Board of Peace svolge le funzioni di costruzione della pace in conformità con il diritto internazionale e con quanto approvato in conformità con la presente Carta, incluso lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche applicabili da tutte le nazioni e comunità che perseguono la pace.
CAPITOLO II
MEMBRI
Articolo 2.1: Stati membri
L’appartenenza al Board of Peace è limitata agli Stati invitati a partecipare dal Presidente e inizia con la notifica che lo Stato ha acconsentito a essere vincolato dalla presente Carta, in conformità con il Capitolo XI.
Articolo 2.2: Responsabilità degli Stati membri
(a) Ogni Stato membro è rappresentato nel Board of Peace dal proprio Capo di Stato o di Governo.
(b) Ogni Stato membro sostiene e assiste le operazioni del Board of Peace in conformità con le rispettive autorità giudiziarie nazionali. Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata in modo da attribuire al Consiglio per la Pace giurisdizione sul territorio degli Stati membri, né da obbligare gli Stati membri a partecipare a una specifica missione di costruzione della pace, senza il loro consenso.
(c) Ciascuno Stato membro rimane in carica per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore della presente Carta, salvo rinnovo da parte del Presidente. Il periodo di appartenenza triennale non si applica agli Stati membri che contribuiscono al Consiglio per la Pace con un importo superiore a 1.000.000.000 di dollari in contanti entro il primo anno dall’entrata in vigore della Carta.
Articolo 2.3: Cessazione dell’appartenenza
L’appartenenza cessa al verificarsi della prima delle seguenti circostanze: (i) scadenza del mandato triennale, fatto salvo l’Articolo 2.2(c) e rinnovo da parte del Presidente; (ii) recesso, in conformità con l’Articolo 2.4; (iii) una decisione di rimozione da parte del Presidente, soggetta al veto di una maggioranza di due terzi degli Stati membri; o (iv) lo scioglimento del Consiglio per la Pace ai sensi del Capitolo X. Uno Stato membro la cui adesione cessa cessa anche di essere Parte della Carta, ma tale Stato può essere invitato nuovamente a diventare Stato membro, in conformità con l’Articolo 2.1.
Articolo 2.4: Recesso
Qualsiasi Stato membro può recedere dal Consiglio per la Pace con effetto immediato, inviando una comunicazione scritta al Presidente.
CAPITOLO III – GOVERNANCE
Articolo 3.1: Il Consiglio per la Pace
(a) Il Consiglio per la Pace è composto dai suoi Stati membri.
(b) Il Consiglio per la Pace vota su tutte le proposte all’ordine del giorno, comprese quelle relative ai bilanci annuali, all’istituzione di entità sussidiarie, alla nomina di alti dirigenti e alle principali decisioni politiche, come l’approvazione di accordi internazionali e il perseguimento di nuove iniziative di costruzione della pace.
(c) Il Consiglio per la Pace convoca riunioni con voto almeno una volta all’anno e in qualsiasi altro momento e luogo che il Presidente ritenga opportuno. L’ordine del giorno di tali riunioni è stabilito dal Comitato Esecutivo, previa comunicazione e osservazioni degli Stati membri e approvazione del Presidente.
(d) Ogni Stato membro dispone di un voto nel Consiglio per la Pace.
(e) Le decisioni sono prese a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti, previa approvazione del Presidente, che può anche esprimere un voto in qualità di Presidente in caso di parità.
(f) Il Consiglio per la Pace terrà inoltre riunioni periodiche senza diritto di voto con il suo Comitato Esecutivo, durante le quali gli Stati membri potranno presentare raccomandazioni e orientamenti in merito alle attività del Comitato Esecutivo, e il Comitato Esecutivo riferirà al Consiglio per la Pace in merito alle operazioni e alle decisioni del Comitato Esecutivo. Tali riunioni saranno convocate almeno trimestralmente, con data e luogo stabiliti dal Direttore Generale del Comitato Esecutivo.
(g) Gli Stati membri possono scegliere di essere rappresentati da un sostituto di alto rango a tutte le riunioni, previa approvazione del Presidente.
(h) Il Presidente può invitare le organizzazioni regionali di integrazione economica competenti a partecipare ai lavori del Consiglio per la Pace secondo i termini e le condizioni che riterrà opportuni.
Articolo 3.2: Presidente
(a) Donald J. Trump sarà il Presidente inaugurale del Consiglio per la Pace e, separatamente, il rappresentante inaugurale degli Stati Uniti d’America, fatte salve le sole disposizioni del Capitolo III.
(b) Il Presidente avrà l’autorità esclusiva di creare, modificare o sciogliere entità sussidiarie, ove necessario o opportuno per adempiere alla missione del Consiglio di Pace.
Articolo 3.3: Successione e Sostituzione
Il Presidente designerà in ogni momento un successore per il ruolo di Presidente. La sostituzione del Presidente potrà avvenire solo a seguito di dimissioni volontarie o per incapacità, come stabilito con voto unanime del Consiglio Direttivo, nel qual caso il successore designato dal Presidente assumerà immediatamente la carica di Presidente e tutti i relativi doveri e poteri.
Articolo 3.4: Sottocomitati
Il Presidente può istituire sottocomitati, ove necessario o opportuno, e ne stabilirà il mandato, la struttura e le regole di governance.
CAPITOLO IV – CONSIGLIO ESECUTIVO
Articolo 4.1: Composizione e Rappresentanza del Consiglio Direttivo
(a) Il Consiglio Direttivo sarà nominato dal Presidente e sarà composto da leader di fama mondiale.
(b) I membri del Consiglio Direttivo rimarranno in carica per due anni, salvo revoca da parte del Presidente e rinnovabili a sua discrezione.
(c) Il Consiglio Direttivo sarà guidato da un Amministratore Delegato nominato dal Presidente e confermato a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo.
(d) L’Amministratore Delegato convocherà il Consiglio Direttivo ogni due settimane per i primi tre mesi successivi alla sua istituzione e successivamente con cadenza mensile, con ulteriori riunioni convocate dall’Amministratore Delegato quando lo riterrà opportuno.
(e) Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza dei suoi membri presenti e votanti, compreso l’Amministratore Delegato. Tali decisioni entreranno in vigore immediatamente, salvo veto del Presidente in qualsiasi momento successivo.
(f) Il Consiglio Direttivo stabilirà il proprio regolamento interno.
Articolo 4.2: Mandato del Consiglio Esecutivo
Il Consiglio Esecutivo:
(a) Esercita i poteri necessari e appropriati per attuare la missione del Consiglio per la Pace, in conformità con il presente Statuto;
(b) Riferisce al Consiglio per la Pace sulle sue attività e decisioni trimestralmente, in conformità con l’Articolo 3.1(f), e in ulteriori periodi stabiliti dal Presidente.
Articolo 5.1: Spese
CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Il finanziamento delle spese del Consiglio per la Pace avviene tramite finanziamenti volontari da parte degli Stati membri, di altri Stati, organizzazioni o altre fonti.
Articolo 5.2: Conti
Il Consiglio per la Pace può autorizzare la costituzione di conti, se necessario per svolgere la propria missione. Il Consiglio Esecutivo autorizza l’istituzione di meccanismi di controllo e supervisione in relazione a bilanci, conti finanziari e spese, se necessario o opportuno per garantirne l’integrità.
CAPITOLO VI STATUS GIURIDICO
Articolo 6
(a) Il Consiglio per la Pace e le sue entità sussidiarie sono dotati di personalità giuridica internazionale. Hanno la capacità giuridica necessaria al perseguimento della loro missione (inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la capacità di stipulare contratti, acquisire e disporre di beni immobili e mobili, intentare azioni legali, aprire conti bancari, ricevere ed erogare fondi privati e pubblici e assumere personale).
(b) Il Consiglio per la Pace garantisce la concessione dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio delle funzioni del Consiglio per la Pace, delle sue entità sussidiarie e del suo personale, da stabilire tramite accordi con gli Stati in cui operano il Consiglio per la Pace e le sue entità sussidiarie o tramite altre misure adottate da tali Stati, in conformità con le rispettive normative nazionali. Il Consiglio può delegare l’autorità di negoziare e concludere tali accordi o intese a funzionari designati all’interno del Consiglio per la Pace e/o delle sue entità sussidiarie.
Articolo 7
CAPITOLO VII – INTERPRETAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie interne tra i membri, le entità e il personale del Consiglio di Pace in merito a questioni relative al Consiglio di Pace devono essere risolte attraverso la collaborazione amichevole, in conformità con le autorità organizzative stabilite dallo Statuto; a tal fine, il Presidente è l’autorità finale per quanto riguarda il significato, l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto.
CAPITOLO VIII – EMENDAMENTI ALLO STATUTO
Articolo 8
Gli emendamenti allo Statuto possono essere proposti dal Consiglio Esecutivo o da almeno un terzo degli Stati Membri del Consiglio di Pace che agiscono congiuntamente. Gli emendamenti proposti devono essere trasmessi a tutti gli Stati Membri almeno trenta (30) giorni prima della votazione. Tali emendamenti devono essere adottati previa approvazione a maggioranza di due terzi del Consiglio di Pace e conferma del Presidente. Gli emendamenti ai Capitoli II, III, IV, V, VIII e X richiedono l’approvazione unanime del Consiglio di Pace e la conferma del Presidente. Una volta soddisfatti i requisiti pertinenti, gli emendamenti entreranno in vigore alla data specificata nella risoluzione di emendamento o immediatamente se non è specificata alcuna data.
Articolo 9
CAPITOLO IX – RISOLUZIONI O ALTRE DIRETTIVE
Il Presidente, agendo per conto del Consiglio di Pace, è autorizzato ad adottare risoluzioni o altre direttive, coerenti con il presente Statuto, per attuare la missione del Consiglio di Pace.
CAPITOLO X – DURATA, SCIOGLIMENTO E TRANSIZIONE
Articolo 10.1: Durata
Il Consiglio di Pace continua a funzionare fino allo scioglimento previsto dal presente Capitolo, momento in cui anche il presente Statuto cesserà di esistere.
Articolo 10.2: Condizioni per lo scioglimento
Il Consiglio di Pace si scioglierà nel momento che il Presidente riterrà necessario o opportuno, o alla fine di ogni anno solare dispari, a meno che non venga rinnovato dal Presidente entro e non oltre il 21 novembre di tale anno solare dispari. Il Consiglio direttivo stabilisce le regole e le procedure relative alla liquidazione di tutte le attività, passività e obbligazioni in caso di scioglimento.
CAPITOLO XI – ENTRATA IN VIGORE
Articolo 11.1: Entrata in vigore e applicazione provvisoria
(a) La presente Carta entra in vigore al momento dell’espressione del consenso ad essere vincolata da tre Stati. (b) Gli Stati tenuti a ratificare, accettare o approvare la presente Carta attraverso procedure interne accettano di applicarne provvisoriamente i termini, a meno che non abbiano informato il Presidente al momento della firma di non essere in grado di farlo. Gli Stati che non applicano provvisoriamente la presente Carta possono partecipare come membri senza diritto di voto ai lavori del Consiglio di Pace in attesa della ratifica, accettazione o approvazione della Carta, in conformità con i loro requisiti giuridici interni, previa approvazione del Presidente.
Articolo 11.2: Depositario
Il testo originale della presente Carta e qualsiasi emendamento alla stessa saranno depositati presso gli Stati Uniti d’America, che sono qui designati come Depositario della presente Carta. Il Depositario fornirà tempestivamente una copia certificata del testo originale della presente Carta e di qualsiasi emendamento o protocollo aggiuntivo a tutti i firmatari della presente Carta.
CAPITOLO XII RISERVE
Articolo 12
Non sono ammesse riserve al presente Statuto.
CAPITOLO XIII – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 13.1: Lingua ufficiale
La lingua ufficiale del Consiglio per la Pace è l’inglese.
Articolo 13.2: Sede centrale
Il Consiglio per la Pace e le sue entità sussidiarie possono, in conformità con lo Statuto, istituire una sede centrale e uffici distaccati. Il Consiglio per la Pace negozierà un accordo sulla sede centrale e accordi che disciplinano gli uffici distaccati con lo Stato o gli Stati ospitanti, se necessario.
Articolo 13.3: Sigillo
Il Consiglio per la Pace avrà un sigillo ufficiale, che sarà approvato dal Presidente.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Statuto.
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Tolta la melensa parte introduttiva facciamo notare che:
Per quanto riguarda la pecunia, ovvero la quota di partecipazione di 1 miliardo è possibile aggirarla non pagando e restando quindi nel Board per un massimo di 3 anni, poi rinnovabili a piacere da parte del Presidente. E qui Giorgetti mi ha tirato un bel sospiro di sollievo.
Segue il pippone sulle modalità di azione, tra riunioni e votazioni, dalle quali si evince che questo organismo democraticissimo, come piace ai cari gringos, sarà totalmente nelle mani del Presidente (degli Stati Uniti, oggi il Trumpone, si era capito vero?).
Vediamo nello specifico l’Art. 4.1(e):
Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza dei suoi membri presenti e votanti, compreso l’Amministratore Delegato. Tali decisioni entreranno in vigore immediatamente, salvo veto da parte del Presidente in qualsiasi momento successivo.
Qui si fa un salto di qualità rispetto all’obsoleto Consiglio di Sicurezza ONU dove è vero che gli USA hanno sempre messo il veto a qualsiasi risoluzione sgradita, ma lo potevano fare anche Cina e Russia, così finalmente ci togliamo un’altra maschera dell’impero in dissoluzione.
Bravo Trumpone! Evviva la democrazia a stelle e strisce!
Non poteva mancare la costituzione dell’ennesima sovrastruttura che conferisce poteri illimitati a coloro che vengono scelti come esecutori delle decisioni (CAPITOLO VI).
Per la serie “Che te lo dico a fare?” si tratta dell’ennesimo organismo che avrà la Carta fondativa e tutto il corredo gelosamente custodito dal dominus d’oltre oceano.
Come ci ha raccontato lo steso Times of Israel non si accenna nemmeno per un attimo a Gaza e ai palestinesi poiché questo intende essere una specie di organismo concorrente delle decrepite Nazioni Unite. E poi quella di Gaza è solo una scusa per costituire questo nuovo comitato di affari con supervisione statale. E c’è da mangiare tanto da quelle parti tra ricostruzione per ricchi e gas.
Nel frattempo ricordiamo che a Gaza sono state eliminate altre 11 persone solo ieri (https://www.theguardian.com/world/2026/jan/21/three-journalists-palestinians-killed-israeli-forces-gaza), tre delle quali giornalisti. Ma come è noto essendo terroristi va bene così. D’altro canto è la fase 1 del piano di acquisizione di tutte le restanti terre palestinesi da parte di Isarele per cui può capitare.
